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Sez. 3, Sentenza n. 41533 del 15/12/2016 Cc. (dep. 12/09/2017) Rv. 271077 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Opere di livellamento dei terreni con produzione non superiore ai 6000 mc di materiale - Articolo 41-bis d.lgs. n. 69 del 2013 - Regime derogatorio di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2016 - Definizione di "normale pratica industriale e di cantiere" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271077-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, costituiscono "normali pratiche industriali e di cantiere", che l'art. 41-bis, lett. d), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, indica quali unici trattamenti compatibili con la nozione di "sottoprodotto" sottratto alla disciplina dei rifiuti, i soli interventi marginali sui materiali da scavo che non necessatino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che le operazioni di lavaggio e la vagliatura del c.d. "mistone" , costituito dal coacervo di terra e di altri materiali provenienti dal livellamento del terreno, rientrassero nelle "comuni pratiche industriali", per la necessità di istallazioni industriali rilevanti, (vasche di decantazione) e per i significativo impatto ambientale provocato da cospicui effluenti idrici e dai residui inquinanti derivanti dall'avvenuto lavaggio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 41 reiterazione 0041 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 18 reiterazione 00184 bis0000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)