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Sez. 3, Sentenza n. 53136 del 28/06/2017 Ud. (dep. 22/11/2017) Rv. 272096 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272096-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo detto materiale essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del citato d.lgs. - neppure all'esito della modifica introdotta dall'art. 12 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - in quanto non solo deriva da un processo lavorativo che non è funzionale alla sua produzione, ma anche perchè, ai fini del suo riutilizzo, è sottoposto ad una lavorazione con altri componenti vergini, dando luogo ad un materiale dal tratto diverso da quello originario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)