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Sez. 2, Sentenza n. 1024 del 20/03/1976 (Rv. 379682 - 01)

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - DISCIPLINA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379682-01

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - DISCIPLINA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI - APPLICABILITA - LIMITI.*

Nella donazione modale l'Onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatore e tenuto alla prestazione dedotta in contratto. In tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive. (V 2561/74, mass n 370985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)