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Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 02/10/1974 (Rv. 370985 - 01)

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - CONDIZIONI - DONAZIONE CON CONDIZIONE RISOLUTIVA - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370985-01

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - CONDIZIONI - DONAZIONE CON CONDIZIONE RISOLUTIVA - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Mentre nella donazione sottoposta a condizione risolutiva il mancato verificarsi dell'avvenimento previsto funziona oggettivamente come causa di eliminazione degli effetti negoziali, nella donazione modale, in cui si ha riguardo al comportamento del donatario, questo e considerato come un Obbligo del donatario stesso; e pertanto quel che ha Rilevanza non e il fatto oggettivo dell'inesecuzione, ma il carattere accessorio del modo, perche la risoluzione in tanto puo essere pronunciata in quanto sia stata preveduta nell'atto di donazione (art 793, comma terzo, cod civ) e l'inadempimento dell'obbligato non sia stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'indagine per distinguere se la donazione sia sottoposta a condizione o a modo si risolve in una quaestio facti, nella quale non hanno valore le espressione adoperate, ma cio che assume Rilevanza e l'intenzione delle parti. (V 2966'71, mass n 354229).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)