Sez. 1, Sentenza n. 3028 del 12/08/1976 (Rv. 381798 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA - NOMINA E REVOCA - REVOCA - MODALITA - REVOCA PER GIUSTA CAUSA - FACOLTA DI OGNI SOCIO.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA - NOMINA E REVOCA - REVOCA - MODALITA - REVOCA PER GIUSTA CAUSA - FACOLTA DI OGNI SOCIO.*
L'art 2319 cod civ, relativo alla revoca degli amministratori della societa in accomandita semplice (col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto), riguarda l'ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l'ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le societa di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt 2315 e 2293 cod civ, che conferisce ad ogni socio la facolta di richiedere giudizialmente la revoca degli amministratori (art 2259, terzo comma, cod civ). (Conf 2735/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2259, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2319
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)