Sez. 1, Sentenza n. 5416 del 12/06/1996 (Rv. 498057 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA | Revoca di amministratore nominato nell'atto costitutivo - Consenso di tutti i soci accomandanti ed accomandatari - Necessità - Applicabilità della maggioranza prevista nell'art. 2319 cod. civ. - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA
La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 cod. civ.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l'art. 2319 - che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle S.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2319
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)