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Sez. 1, Sentenza n. 5416 del 12/06/1996 (Rv. 498057 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA | Revoca di amministratore nominato nell'atto costitutivo - Consenso di tutti i soci accomandanti ed accomandatari - Necessità - Applicabilità della maggioranza prevista nell'art. 2319 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498057-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA

La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 cod. civ.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l'art. 2319 - che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle S.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2319

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)