Sez. 1, Sentenza n. 1594 del 12/06/1963 (Rv. 262394 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE A FAVORE DELLA MOGLIE - VALIDITA - LIMITI - MODIFICHE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE A FAVORE DELLA MOGLIE - VALIDITA - LIMITI - MODIFICHE.*
Nella regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi, in conseguenza della separazione personale consensuale tra gli stessi, la Costituzione, a favore della moglie, vita naturale durante di questa ultima, del diritto reale di abitazione su un immobile di proprieta del marito, puo essere concordata ad integrazione della corresponsione, a titolo di mantenimento della moglie, di una minor somma, rispetto a quella che sarebbe stata rispondente alle possibilita economiche del marito. Il limite a pattuizioni del genere e quello che la convenzione tra i coniugi non si risolva, praticamente, nella eliminazione dell'Obbligo del marito circa il mantenimento della moglie. La Costituzione del diritto reale di abitazione a favore della moglie, presentandosi, in convenzioni del genere, con una causale giuridica autonoma, diversa dall'intento di liberalita, si sottrae al divieto della donazione tra coniugi. In pendenza del matrimonio, la natura convenzionale della Costituzione del diritto di abitazione, caratterizzato dalla specifica causale di integrazione del mantenimento della moglie, ne consente, in caso di necessita, l'adeguamento concordato o giudiziale ad un nuovo regolamento dell'obbligazione del marito, circa il mantenimento predetto (art 711 cod proc civ). una volta, invece, verificatosi lo scioglimento del matrimonio ex art 149 cod civ per morte del marito, chi aveva acquistato dal marito stesso o da i suoi aventi causa l'immobile gravato dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, non ha alcun titolo per richiedere la modificazione, e tanto meno l'eliminazione del diritto di abitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)