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Sez. 1, Sentenza n. 4420 del 05/07/1988 (Rv. 459400 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ALL'ALTRO CONIUGE PER ABITARLA CON I FIGLI - COSTITUZIONE DI UN DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO E NON DI UN DIRITTO REALE DI ABITAZIONE - CONSEGUENZE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ PER DANNI NEI CONFRONTI DEL CONIUGE ASSEGNATARIO IN CASO DI ALIENAZIONE DELLA CASA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459400-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ALL'ALTRO CONIUGE PER ABITARLA CON I FIGLI - COSTITUZIONE DI UN DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO E NON DI UN DIRITTO REALE DI ABITAZIONE - CONSEGUENZE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ PER DANNI NEI CONFRONTI DEL CONIUGE ASSEGNATARIO IN CASO DI ALIENAZIONE DELLA CASA - SUSSISTENZA.*

In Sede di separazione consensuale qualora i coniugi stabiliscono che la casa familiare resti a disposizione dell'altro coniuge per abitarla con i figli, così sostanzialmente recependo il contenuto della norma dettata dal comma quarto dell'art. 155 cod. civ. nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il diritto che ne deriva è un atipico diritto personale di godimento, ordinato a tutela dell'esclusivo interesse della prole minorenne nata dal matrimonio, e non un diritto reale di abitazione, spettante anche ai familiari diversi dalla detta prole, con la conseguenza che esso non è opponibile ai terzi, salva la configurabilità di una responsabilità per danni in confronto del coniuge assegnatario, ove l'altro coniuge alieni la casa familiare. (V 197/87, mass n 449948; (V 179/87, mass n 449948; (V 2838/87, mass n 451956; (V 6550/87, mass n 454806; (Conf 1594/63, mass n 262394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 com. 2, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1022, Cod. Civ. art. 1023, Cod. Civ. art. 1024, Cod. Civ. art. 1803, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)