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Sez. 4, Sentenza n. 5030 del 17/01/2014 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 258620 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Estinzione del reato per decorso dei termini di cui all'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen. - Reiterazione della concessione condizionale della pena - Limite delle due volte - Superamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)