Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 30/05/1996 (Rv. 497899 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Luogo di emissione - Indicazione - Omissione - Conseguenze - Nullità del titolo.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
Nell'assegno bancario l'indicazione del luogo di emissione, prevista dall'art. 1 n.5 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, rileva sotto il duplice profilo dei termini di presentazione dell'assegno e della individuazione del luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo (artt.32 e 2, comma 3 del citato R.D. n. 1736). Ne consegue che l'assegno privo dell'indicazione del luogo di emissione è nullo per la mancanza di un requisito essenziale, salvo che la suddetta indicazione non possa desumersi dal contesto del titolo stesso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)