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Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 30/05/1996 (Rv. 497899 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Luogo di emissione - Indicazione - Omissione - Conseguenze - Nullità del titolo.
Stato
decisa il 1996-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497899-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Nell'assegno bancario l'indicazione del luogo di emissione, prevista dall'art. 1 n.5 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, rileva sotto il duplice profilo dei termini di presentazione dell'assegno e della individuazione del luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo (artt.32 e 2, comma 3 del citato R.D. n. 1736). Ne consegue che l'assegno privo dell'indicazione del luogo di emissione è nullo per la mancanza di un requisito essenziale, salvo che la suddetta indicazione non possa desumersi dal contesto del titolo stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)