Sez. 1, Sentenza n. 7156 del 01/08/1994 (Rv. 487605 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - TARIFFA - IN GENERE | Assegno bancario - Luogo di emissione - Indicazione - Omissione - Situazione di automatica sostituzione ex art. 2, quarto comma, R.D. n. 1736 del 1933 - Mancanza - Assegno bancario - Disciplina ex art. 15 sub b) dell'all. A della tariffa al d.P.R. n. 642 del 1972 - Applicabilità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - TARIFFA - IN GENERE
In tema di imposta di bollo, l'assegno bancario, emesso senza l'indicazione del luogo di emissione ed in mancanza della situazione di automatica sostituzione prevista dall'art. 2, quarto comma, R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, rientra nella disciplina dell'art. 15 sub b) dell'A11. A della tariffa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a nulla rilevando che il portatore mantenga i suoi diritti verso il traente secondo la disciplina del secondo comma dell'art. 45 R.D. n. 1736 del 1933 succitato, con riguardo alla valorizzazione dell'assegno come titolo di credito, ma non come titolo di pagamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45, DPR 26/10/1972 num. 642 all. A art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)