Sez. 6, Sentenza n. 20291 del 07/03/2017 Cc. (dep. 28/04/2017) Rv. 269949 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Corruzione elettorale aggravata dall'art. 7, l. n. 203 del 1991 - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, è illegittima la misura custodiale applicata in relazione al reato di cui all'art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), pur quando risulti contestata l'aggravante di cui all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, ostandovi il limite edittale, generale ed inderogabile, di cui all'art. 280 cod. proc. pen., dovendo altresì ritenersi irrilevante il fatto che, per i reati aggravati dal citato art. 7 (perciò riconducibili all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.), l'art. 275, comma terzo cod. proc. pen.dello stesso codice pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, in quanto l'applicabilità di tale disposizione soggiace comunque al predetto limite edittale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)