Sez. 5, Sentenza n. 31839 del 10/06/2014 Cc. (dep. 18/07/2014) Rv. 260139 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Condizioni di applicabilità - Limite edittale - "Ius superveniens" - Modifiche all'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen. e all'art. 612 bis cod. pen. apportate dalla legge n. 94 del 2013 - Procedimenti in corso - Immediata applicabilità - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
La nuova disciplina contenuta nell'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con modificazioni il D.L. 1 luglio 2013, n. 94), la quale ha innalzato da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere, è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore; tuttavia, avendo il medesimo intervento legislativo elevato nella stessa misura anche il massimo edittale previsto per il delitto di atti persecutori, la misura custodiale in carcere per tale reato, applicata con ordinanza emessa in data anteriore alla riforma, deve ritenersi tuttora efficace.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Costituzione art. 13, Decreto Legge 01/07/2013 num. 78, Legge 09/08/2013 num. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)