Sez. U, Sentenza n. 2896 del 07/11/1973 (Rv. 366518 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA DEL RICORSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA DEL RICORSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, cioe un superamento dei limiti esterni della giurisdizione ad esso attribuita, si verifica o quando il giudice amministrativo abbia deciso sulla legittimita di un provvedimento contro il quale da nessuna parte sia stata proposta impugnazione; o quando il provvedimento impugnato non sia compreso fra quelli previsti dalla legge come suscettibili di impugnazione davanti ad esso; o quando abbia pronunziato anche sul merito di un provvedimento la cui impugnativa e consentita dalla legge soltanto per motivi di legittimita. Rientra, invece, nei limiti della potesta giurisdizionale conferitagli dalla legge e costituisce una legittima esplicazione di tale potesta l'accertamento che il giudice amministrativo compie della sussistenza in concreto delle condizioni di ammissibilita del ricorso che, a norma dell'astratta previsione di legge, sia proponibile e sia stato proposto davanti ad esso.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)