Sez. 1, Sentenza n. 2384 del 10/03/1988 (Rv. 458165 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDA NON ESAMINATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA IN ALTRO GIUDIZIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDA NON ESAMINATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA IN ALTRO GIUDIZIO.*
Per il caso di mancata riproposizione in appello di domanda non respinta dal giudice di primo grado, ma soltanto non esaminata (nella specie, trattandosi di domanda di garanzia impropria, per effetto del rigetto della pretesa principale), la rinuncia implicita, di cui all'art. 346 cod. proc. civ., ha valore processuale, non sostanziale, e quindi non osta alla proponibilità della domanda stessa in altro giudizio. (V 74/83, mass n 424868; (V 2718/81, mass n 413482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)