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Sez. L, Sentenza n. 2718 del 04/05/1981 (Rv. 413482 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - IMPLICITA RINUNCIA A DETTE DOMANDE ED ECCEZIONI - CONFIGURABILITA - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE E DOMANDE ED ECCEZIONI NON ESAMINATE - DISTINZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA SOLO IN ORDINE ALL'AN ED OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA CONCERNENTE IL QUANTUM - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMA IN APPELLO - RIPROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NELLA PRIMA CAUSA MEDIANTE UN SECONDO GIUDIZIO - NECESSITA - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI LITISPENDENZA TRA I DUE GIUDIZI - INSUSSISTENZA - DI CONTINENZA - CONFIGURABILITA - SIMULTANEUS PROCESSUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413482-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - IMPLICITA RINUNCIA A DETTE DOMANDE ED ECCEZIONI - CONFIGURABILITA - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE E DOMANDE ED ECCEZIONI NON ESAMINATE - DISTINZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE - ACCOGLIMENTO IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA SOLO IN ORDINE ALL'AN ED OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA CONCERNENTE IL QUANTUM - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMA IN APPELLO - RIPROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NELLA PRIMA CAUSA MEDIANTE UN SECONDO GIUDIZIO - NECESSITA - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI LITISPENDENZA TRA I DUE GIUDIZI - INSUSSISTENZA - DI CONTINENZA - CONFIGURABILITA - SIMULTANEUS PROCESSUS - ESCLUSIONE.*

In relazione all'art 346 cod proc civ, che sancisce l'implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, e necessario distinguere ai fini della formazione del giudicato le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate, in quanto per le seconde, il giudicato si costituisce solo se siano assorbite dalla decisione di domande o di eccezioni da cui esse dipendono, diversamente potendo le pretese che ne formano oggetto essere fatte valere in un diverso processo, per avere la rinuncia implicita solo valore processuale e non anche sostanziale. Pertanto, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia accolto la domanda solo in ordine all'an omettendo di esaminare la richiesta concernente il quantum, quest'ultima, ove non riproposta al giudice di appello adito dalla parte soccombente, va perseguita, dalla parte vittoriosa nella prima causa, mediante un secondo giudizio, con la conseguenza che tra i due giudizi, non essendo configurabile un rapporto di litispendenza ma, al piu, di continenza, il simultaneus processus e impedito dalla diversita di grado, salva la possibilita (non attinente alla Competenza in senso tecnico) della sospensione del secondo ai sensi dell'art 295 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)