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Sez. 1, Sentenza n. 19927 del 25/09/2007 (Rv. 599265 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Natura non imprenditoriale del creditore - Maggior danno da svalutazione - Riconoscimento - Sussistenza - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599265-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la natura non imprenditoriale del creditore non preclude la possibilità che gli venga riconosciuto, ove fornisca la prova relativa, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ., atteso che la qualità imprenditoriale non rileva di per sé ai fini dell'accertamento dell'esistenza di quel danno, ma eventualmente solo a fini probatori, nel senso della possibilità riconosciuta all'imprenditore commerciale di avvalersi di presunzioni onde fornire la prova del danno, pari alla svalutazione monetaria, conseguente al ritardo nell'adempimento da parte del soggetto obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)