diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5860 del 16/03/2006 (Rv. 586620 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nel'adempimento - "Maggior danno" da svalutazione - Prova - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Prova per presunzione del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586620-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell'attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)