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Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 19/10/1984 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167862 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - SOSPENSIONE - AI SENSI DELL'ART. 88 COD. PROC. PEN. - PER INFERMITÀ NON PSICHICA - INAPPLICABILITÀ - MALATTIA FISICA IMPEDENTE LA DIFESA - RIMEDI.*
Stato
decisa il 1984-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167862-01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - SOSPENSIONE - AI SENSI DELL'ART. 88 COD. PROC. PEN. - PER INFERMITÀ NON PSICHICA - INAPPLICABILITÀ - MALATTIA FISICA IMPEDENTE LA DIFESA - RIMEDI.*

La sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. pen., può essere disposta solo quando l'imputato si trovi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità di intendere e volere. Nell'ipotesi di condizioni fisiche precarie, che incidano negativamente sulle energie psichiche (determinando la materiale impossibilità dell'imputato a difendersi) il giudice deve provvedere con il rinvio dell'atto processuale da compiersi o con il rinvio o la sospensione del dibattimento, secondo la disciplina che regola le diverse fasi del procedimento. (V mass n 151586).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)