Sez. 1, Sentenza n. 338 del 12/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151586 - 01
IMPUTATO - INFERMITÀ DI MENTE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTO - STATO DI MALESSERE FISICO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
IMPUTATO - INFERMITÀ DI MENTE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTO - STATO DI MALESSERE FISICO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Presupposto per la sospensione del procedimento prevista dallo articolo 88 del codice di rito, è che l'imputato venga a trovarsi in tale stato di infermità di mente da escludere la capacità di intendere o di volere, sì che non è idoneo ad integrare tale presupposto uno stato di malessere fisico non incidente sulla capacità di intendere o di volere. (nella specie, mentre il giudice di merito deliberava la decisione, l'imputato fu colto da malore e fu assistito da un medico che dichiarò che lo stesso era in grado di capire e di sentire, dandosi atto a verbale che aveva risposto alle domande rivoltegli). (V., sull'art. 88 cod. proc. pen., mass. Nn. 098896, 099313, 136652, 131854, 130778, 128346, 125403, 125127, 120461).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)