Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 30/05/1969 (Rv. 341077 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PARZIALE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DEL PREFETTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PARZIALE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DEL PREFETTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
Il diritto alla retrocessione di porzione dell'immobile espropriato, sopravanzata al compimento dell'opera pubblica, non sorge se non dopo che l'espropriante abbia pubblicato l'avviso di cui all'art 61 della legge 25 giugno 1865, n 2359, o, in Mancanza, il prefetto abbia dichiarato che la parte residua del bene espropriato piu non serva ai fini dell'opera. La prescritta dichiarazione della competente autorita amministrativa non puo essere sostituita da Atti negoziali o da comportamenti dell'espropriante ai quali possa attribuirsi valore equipollente alla dichiarazione suddetta. (V 634'66, mass n 321257 2590'64 2236'64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)