Sez. 5, Sentenza n. 784 del 09/11/1977 Ud. (dep. 25/01/1978) Rv. 137729 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SOMMA PAGATA IN SEGUITO A TRANSAZIONE - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - ONERE DI ALLEGAZIONE A CARICO DELLO IMPUTATO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SOMMA PAGATA IN SEGUITO A TRANSAZIONE - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - ONERE DI ALLEGAZIONE A CARICO DELLO IMPUTATO.*
L'attenuante di cui all'art 62 n 6, prima ipotesi, cod pen richiede sia la volontarieta che l'integralita della riparazione; tale ultimo requisito deve escludersi, di regola, quando il danno sia stato liquidato a seguito di transazione. Il giudice penale tuttavia deve accertare in concreto se la somma pagata corrisponda al danno causato, ma l'imputato ha l'Onere di indicare gli elementi da cui risulti l'integralita del risarcimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)