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Sez. 1, Sentenza n. 7327 del 15/02/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154730 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DI SOMMA DI DENARO - OFFERTA NON ACCETTATA - GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELLA SOMMA - ONERE DI ALLEGAZIONE - È A CARICO DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154730-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DI SOMMA DI DENARO - OFFERTA NON ACCETTATA - GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELLA SOMMA - ONERE DI ALLEGAZIONE - È A CARICO DELL'IMPUTATO.*

Mentre ai fini del risarcimento del danno, la parte civile deve provare gli elementi costitutivi della sua domanda, ai fini della concessione della circostanza attenuante comune del risarcimento del danno, nell'ipotesi di offerta di somma di denaro non accettata, costituisce Onere dell'imputato quello di indicare gli elementi da cui possa emergere il giudizio di congruità della somma offerta ad integralmente coprire l'ammontare del danno causato dal reato. (V mass n 137729).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)