Sez. L, Sentenza n. 6860 del 10/08/1987 (Rv. 455055 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITÀ DI TRASFERTA RICEVUTA DALL'AGENTE CON CONTINUITÀ - COMPUTABILITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELLA PENSIONE EROGATA DAL FONDO DI PREVIDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITÀ DI TRASFERTA RICEVUTA DALL'AGENTE CON CONTINUITÀ - COMPUTABILITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELLA PENSIONE EROGATA DAL FONDO DI PREVIDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla base di calcolo della pensione erogata dal fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la indennità di trasferta, percepita con carattere di continuità dall'agente comandato ad effettuare missioni in forza dell'art. 20 all. A) R.d. n. 148 del 1931, ricade per la parte costituente rimborso spese (pari al 60%) nella previsione di cui al n. 3 della lettera F) dell'art. 20 legge 28 luglio 1961 n. 830 (recante Disposizioni di natura previdenziale per il personale autoferrotramviario) e quindi non è computabile nella base di calcolo suddetta; invece per la parte residua (del 40%), costituente un compenso aggiuntivo per il maggior disagio connesso alla prestazione di lavoro, l'indennità di trasferta ha natura retributiva e quindi, ricadendo nella previsione della lettera C) dell'art. 20 cit., rientra nella base pensionabile, sempre che ricorra il carattere della continuatività e della generalità della sua erogazione. (V 1462/80, mass n 405010; (V 153/72, mass n 355902).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)