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Sez. L, Sentenza n. 1462 del 04/03/1980 (Rv. 405010 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ESPLETAMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI A QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA ATTRIBUITA AL DIPENDENTE E RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE A TALE SUPERIORE QUALIFICA - PENSIONE DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 21 DELLA LEGGE N 830 DEL 1961 AL DIRIGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405010-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ESPLETAMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI A QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA ATTRIBUITA AL DIPENDENTE E RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE A TALE SUPERIORE QUALIFICA - PENSIONE DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 21 DELLA LEGGE N 830 DEL 1961 AL DIRIGENTE - ESCLUSIONE.*

Il principio, secondo cui, qualora un dipendente di impresa esercente servizi di trasporto in regime di concessione venga addetto, con carattere di continuita, all'espletamento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore a quella formalmente riconosciutagli e venga retribuito in relazione a tale qualifica superiore il calcolo della pensione di anzianita va effettuato ai sensi dell'art 21 della legge 28 luglio 1961 n 830, in base alla retribuzione tabellare concernente la predetta superiore qualifica, non si applica al dirigente, che e qualifica esclusa dalla regolamentazione del RD 8 gennaio 1931 n 148 (art 7 lettera a) e, conseguentemente, dalla disciplina di cui alle leggi 28 dicembre 1952 n 4435 e 28 luglio 1961 n 830. Il dirigente di tali imprese, infatti, dal momento dell'assegnazione alle relative funzioni, per l'effetto retroattivo della promozione, non ha piu titolo alla previdenza a carico del fondo speciale autoferrotramvieri ma a quella prevista dalla legge 27 dicembre 1953 n 967, per i dirigenti di imprese industriali, e la non pensionabilita dell'assegno di reggenza, a norma dell'art 21 della legge n 830 del 1961, deriva proprio dal fatto che la retribuzione dallo stesso percepita in rapporto alle mansioni effettivamente svolte non puo mai corrispondere a quella di tabella, esulando questa dalla stessa previsione normativa del fondo di previdenza per addetti ai pubblici servizi di trasporto. (V 4166/75, mass n 378511; (V 2277/75, mass n 376099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 7, Legge 28/12/1952 num. 4435, Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)