diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 716 del 16/02/1977 (Rv. 384296 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - INFERMITA DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384296-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - INFERMITA DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA.*

Essendo la capacita di lavoro solo una componente della capacita di guadagno, ne consegue che la percentuale invalidante deve desumersi da una valutazione complessiva delle singole infermita riscontrate nel lavoratore. (Conf 1454/75, mass n 375020).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)