Sez. 1, Sentenza n. 2864 del 17/12/1984 Cc. (dep. 21/01/1985) Rv. 167527 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - OBBLIGO DI TESTIMONIARE - DA PARTE DI SOGGETTI DICHIARATI NON PUNIBILI PER USO PERSONALE - NECESSITÀ DELLA RELATIVA DECLARATORIA - SUSSISTENZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - OBBLIGO DI TESTIMONIARE - DA PARTE DI SOGGETTI DICHIARATI NON PUNIBILI PER USO PERSONALE - NECESSITÀ DELLA RELATIVA DECLARATORIA - SUSSISTENZA.*
Nel sistema della legge sugli stupefacenti, l'Obbligo di testimoniare, con l'eventuale conseguenza di rispondere, qualora ne ricorrano gli estremi, del delitto di testimonianza falsa o reticente, si pone, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 82 della legge, come alternative rispetto all'incriminazione per i reati previsti dall'art. 71 e 72 della stessa legge, nel limitato senso che o si risponde di tali reati, ed allora non si ha Obbligo di testimoniare, oppure tali reati sono esclusi dall'esistenza, dichiarata dall'organo competente, di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 80 ed in tal caso si ha il dovere, se richiesti, di deporre come testimone, con tutte le eventuali conseguenze previste dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)