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Sez. 1, Sentenza n. 955 del 25/03/1969 (Rv. 339375 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA DEI VIZI DELL'OPERA - RIFIUTO DEL COMMITTENTE DI CORRISPONDERE IL PREZZO ALL'APPALTATORE FINO ALL'ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA E DEI VIZI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339375-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA DEI VIZI DELL'OPERA - RIFIUTO DEL COMMITTENTE DI CORRISPONDERE IL PREZZO ALL'APPALTATORE FINO ALL'ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA E DEI VIZI - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Il principio inadimplenti inadimplendum, sancito dall'art.1460 cod. civ., trova applicazione anche in tema di appalto e, pertanto, nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore, il committente, che abbia chiesto l'eliminazione delle difformita e dei vizi dell'opera, puo rifiutarsi di corrispondere all'appaltatore il residuo prezzo dell'appalto, finche le difformita e i vizi non siano stati eliminati, sempreche il rifiuto non sia contrario alla buona fede, con riferimento all'importanza dell'inadempimento dell'appaltatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)