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Sez. 2, Sentenza n. 8567 del 28/09/1996 (Rv. 499824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | "Exceptio inadimplenti contractus" - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'eccezione con la quale il committente fa valere le difformità ed i vizi dell'opera al solo fine di opporsi alla domanda di pagamento del corrispettivo preteso dall'appaltatore, secondo il principio generale "inadimplenti non est adimplendum" (art. 1460 cod. civ.), al quale si ricollega quello più specifico del secondo comma dell'art. 1667 cod. civ., può essere proposta per la prima volta anche in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)