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Sez. 5 - , Sentenza n. 49142 del 30/09/2019 Ud. (dep. 03/12/2019) Rv. 278052 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all’art. 617-quinquies, comma secondo, cod. pen. – Contestazione – Mero riferimento al comma 4 dell’art. 617 quater cod. pen. - Sufficienza – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278052-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Non può ritenersi validamente contestata in fatto, sicché non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la circostanza aggravante di cui all'art. 617-quinquies, comma secondo, cod. pen., qualora essa venga delineata solo attraverso il rinvio al comma quarto dell'art. 617-quater, cod. pen. (Nella fattispecie, la contestazione conteneva esclusivamente l'indicazione dello sportello bancomat di un istituto di credito, quale luogo in cui erano state apposte apparecchiature finalizzate ad intercettare comunicazioni, senza esplicitare nulla in ordine alla natura di impresa esercente un servizio di pubblica utilità dell'istituto di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quater com. 4 lett. 1, Cod. Pen. art. 617 quinquies com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)