Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/05/1975 (Rv. 375973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - ESAME IN CASSAZIONE DI NUOVI ELEMENTI E PROFILI PROBATORI A FAVORE O CONTRO LA SUSSISTENZA DELLA LEGITIMATIO AD PROCESSUM NEL RAPPRESENTANTE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - ESAME IN CASSAZIONE DI NUOVI ELEMENTI E PROFILI PROBATORI A FAVORE O CONTRO LA SUSSISTENZA DELLA LEGITIMATIO AD PROCESSUM NEL RAPPRESENTANTE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Non e consentito chiedere alla Corte di Cassazione un apprezzamento di nuovi elementi e profili probatori a favore o contro il conferimento in concreto della legitimatio ad processum a chi agisca in rappresentanza di altri, in contrasto con le presunzioni consolidatesi nel corso del procedimento e con le conclusioni probatorie del giudizio di merito, correttamente ispirate al costante ed univoco comportamento processuale delle parti. (nel caso di specie, l'Azione era stata proposta e proseguita dal procuratore generale di persona residente all'estero, e nei suoi confronti non era stata mai contestata la presunzione di conferimento di poteri rappresentativi processuali, prevista dal secondo comma dell'art 77 cod proc civ. soltanto in Sede di legittimita, con le note difensive, detto procuratore aveva dedotto il proprio difetto di poteri rappresentativi, secondo il tenore della concreta procura generale conferitagli). (V 3306/73, mass n 367186; 998/69, mass n 339450; (V 2355/67, mass n 329607; 2830/64, mass n 304240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)