Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 01/12/1973 (Rv. 367186 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO SULLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - SOCIETA CONVENUTA IN PERSONA DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GENERICA ECCEZIONE DELL'ATTORE DI CARENZA DI RAPPRESENTANZA DELLA CONVENUTA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO SULLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - SOCIETA CONVENUTA IN PERSONA DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GENERICA ECCEZIONE DELL'ATTORE DI CARENZA DI RAPPRESENTANZA DELLA CONVENUTA - IRRILEVANZA.*
Il giudice, quando non risulti dagli Atti alcun elemento che valga ad escludere la capacita processuale delle parti e il contraddittorio sia stato accettato senza alcuna eccezione, non e tenuto a disporre di propria iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza della legittimazione delle parti. L'enunciato principio opera, per identita di ratio, anche nell'analogo caso in cui la persona del legale rappresentante a mezzo del quale ha agito, nei vari gradi, una societa, nella veste di convenuta, sia lo stesso soggetto che fu nominativamente indicato, quale legale rappresentante della societa, dallo stesso attore, sia nell'atto di citazione che nei successivi Atti di impugnazione che furono dal medesimo proposti, a nulla rilevando che l'attore abbia poi eccepito, puramente e semplicemente, nell'ulteriore corso del giudizio, che la convenuta non sarebbe stata rappresentata dal suo legale rappresentante, ove egli non abbia contestualmente indicato, offrendone la dimostrazione, le ragioni che, a suo tempo, la indussero in errore nella individuazione del soggetto che fu da lui indicato quale legale rappresentante della societa da lui convenuta, in guisa da annullare l'efficacia presuntiva che, sul piano probatorio, deriva da tale indicazione, corroborata dallo stesso comportamento processuale della societa convenuta e in guisa da escludere, nel contempo, il carattere dilatorio che, in difetto di tale indicazione, deve riconoscersi alla relativa eccezione. (V 1833/70, mass n 347811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)