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Sez. 2, Sentenza n. 1271 del 22/04/1972 (Rv. 357788 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - PIANI PARZIALI DI RIPARTO RESI ESECUTIVI DAL GIUDICE DELEGATO E PAGAMENTO ESEGUITO DAL CURATORE SULLA SCORTA DI ESSI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - CADUCAZIONE DEI SUDDETTI PIANI DI RIPARTO E REVOCA DEI CONSEGUENZIALI PAGAMENTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357788-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - PIANI PARZIALI DI RIPARTO RESI ESECUTIVI DAL GIUDICE DELEGATO E PAGAMENTO ESEGUITO DAL CURATORE SULLA SCORTA DI ESSI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - CADUCAZIONE DEI SUDDETTI PIANI DI RIPARTO E REVOCA DEI CONSEGUENZIALI PAGAMENTI - INAMMISSIBILITA.*

In presenza di piani parziali di riparto dell'attivo fallimentare, resi esecutivi dal giudice delegato, ai sensi degli art 110 e 111 legge fallimentare, ed adottati sulla base dell'ordine dei privilegi previsto dall'art 2778 cod civ, e dell'avvenuta attuazione di tali piani ad opera del curatore, mediante i conseguenziali pagamenti dei crediti cosi graduati, la successiva sopravvenienza della legge 30 aprile 1969, n 153 (che, con l'art 66, ha mutato la disciplina dell'ordine dei privilegi, precisando che la modifica si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della legge, ed anche a quelli il cui privilegio fosse stato gia fatto valere, prima della stessa, purche la procedura fosse ancora in corso al momento di tale entrata in vigore)non puo caducare i piani esecutivi di riparto parziale e non puo comportare la revoca dei pagamenti gia effettuati dal curatore sulla base dei piani medesimi: cio in quanto, in forza del meccanismo di preclusioni progressive, proprio della procedura fallimentare, sui piani di riparto parziale, in Mancanza o con l'esaurimento dei rimedi o reclami possibili contro di essi, viene a formarsi un giudicato interno, produttivo di definitivita ed esecutivita, che esclude l'applicabilita, ai rapporti giuridici coperti dal giudicato stesso, di norme giuridiche sopravvenute. (V 3600'71; 2222'70, mass n 348364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)