Sez. 2, Sentenza n. 518 del 22/02/1973 (Rv. 362531 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE - PRECLUSIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - JUS SUPERVENIENS - DIVERSO ORDINE DI DISTRIBUZIONE - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE - PRECLUSIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - JUS SUPERVENIENS - DIVERSO ORDINE DI DISTRIBUZIONE - INAPPLICABILITA.*
Il provvedimento di riparto parziale, reso esecutivo dal giudice delegato, ha natura di provvedimento giurisdizionale e diviene definitivo quando siano decorsi i termini per le impugnazioni previste in via generale dall'art 26 della legge fallimentare, per cui anche se non costituisce vera e propria cosa giudicata sul rapporto obbligatorio, e idoneo a determinare una preclusione nel senso che quanto con esso e disposto non puo essere piu oggetto di discussione, neppure in base a norme di legge sopravvenute che regolino diversamente la graduazione dei privilegi (nella specie l' INPS chiedeva che si procedesse a revisione del gia avvenuto riparto parziale di somme fra i creditori privilegiati di un fallimento, in base all'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, il quale stabilisce che le norme in esso contenute si applicano anche se il privilegio sia stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa). (Conf 1271/72, mass n 357788; 3600/71, mass n 355317).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)