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Sez. 1, Sentenza n. 9852 del 20/09/1991 (Rv. 473959 - 01)

Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - Contributo per il rilascio | Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1977 n. 60 - Oneri di urbanizzazione - Disciplina - Contributo previsto per l'allacciamento alla rete fognaria - Inclusione nel contributo per oneri di urbanizzazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473959-01

Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - Contributo per il rilascio

Il contributo per oneri di urbanizzazione, che il privato versa con il conseguimento della concessione ad edificare ed a titolo di partecipazione ai costi delle opere di trasformazione del territorio, non include, nella disciplina della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1977 n. 60 (resa in attuazione della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10), il contributo previsto per il successivo allacciamento alla rete fognaria del fabbricato costruito in base a detta concessione, restando il medesimo dovuto al diverso titolo di rimborso delle spese occorrenti per l'attivazione della singola utenza del servizio pubblico offerto da quella rete (senza possibilità di distinguere a secondo che essa sia stata realizzata prima o dopo la concessione ad edificare).

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5, Legge Reg. Lombardia 05/12/1977 num. 60 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)