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Sez. U, Sentenza n. 104 del 08/01/1992 (Rv. 475229 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Termini di esecuzione - Di ultimazione - Sospensione dei lavori | Oneri relativi - Indennizzo conseguente - Rinunzia - Validità - Condizioni - Potenziale esercizio della facoltà del creditore di chiedere lo scioglimento del rapporto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475229-01

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Termini di esecuzione - Di ultimazione - Sospensione dei lavori

La rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione, con il solo limite che non esistano divieti di legge o che non si tratti di diritti indisponibili. Pertanto, in tema di appalto conferito da un ente pubblico, la validità della rinuncia dell' appaltatore all'indennizzo degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori postula, sia nel caso previsto dall'art. 30 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 che nel caso dell'art. 29 dello stesso d.p.r., l'accertamento che al momento della rinuncia fosse prevedibile il tempo della sospensione e, in relazione a tale elemento, fosse determinabile (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo) il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato, senza che in ordine al problema della validità di detta rinuncia possa incidere il potenziale esercizio della facoltà del creditore di richiedere lo scioglimento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)