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Sez. 1, Sentenza n. 16365 del 17/07/2014 (Rv. 632083 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Indennizzo degli oneri relativi alla sospensione - Diritto futuro ed eventuale - Rinuncia - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632083-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In materia di appalto di opere pubbliche, deve ritenersi valida ed efficace - in assenza di un divieto di legge e rientrandosi in materia di diritti disponibili - la rinuncia preventiva effettuata dall'appaltatore al diritto, futuro ed eventuale, all'indennizzo degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori, purché al momento della rinuncia siano prevedibili la durata della sospensione e la sua incidenza economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la clausola con la quale la società mandataria di un'associazione temporanea di imprese aveva pattuito con la P.A. committente il termine massimo entro il quale il protrarsi della sospensione dei lavori non avrebbe dato luogo a riconoscimento di compensi o indennizzi in favore delle imprese appaltatrici).

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)