Sez. 1, Sentenza n. 1026 del 10/05/1983 Cc. (dep. 10/06/1983) Rv. 159474 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE - DEI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA INIZIALE - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
REATO - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE - DEI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA INIZIALE - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
Qualora nel capo di imputazione sia contestata solo la data iniziale del reato permanente, non è necessaria la contestazione dei fatti successivi (fino alla pronuncia della sentenza di primo grado che interrompe la permanenza); mentre, se è precisata la data di cessazione della permanenza, il giudice può tenere conto dei fatti successivi solo se abbiano formato oggetto di contestazione suppletiva. (V mass n 147317; (V mass n 147475; (V mass n 152985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)