Sez. 2 - , Ordinanza n. 21550 del 03/09/2018 (Rv. 650069 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE | Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo - Natura - Atto dovuto - Conseguenze - Eccezioni - Valore di accettazione proposta di modifica di tale contratto - Riconoscimento - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE
Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)