Sez. 3, Ordinanza n. 13132 del 01/06/2006 (Rv. 591104 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE | Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Individuazione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE
Affinchè il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente. (Nella specie la S.C. ha confermato al sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione senza formale invio di accettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)