Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007 (Rv. 600198 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente - Prova - Certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative - Sufficienza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, ai sensi degli articoli 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)