Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 01/02/2010 (Rv. 611454 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE | Stato di bisogno - Nozione - Accertamento - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE
In tema di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall'art. 1448 cod. civ., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l'accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva considerato idoneo a configurare lo stato di bisogno, rilevante ai fini dell'art. 1448 cod. civ., anche una carenza di liquidità determinata dal comportamento irresponsabile e dispendioso del soggetto danneggiato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)