Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 19/08/1998 (Rv. 518188 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE | Stato di bisogno - Nozione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE
Ai fini della rescissione per lesione, lo stato di bisogno non coincide con l'indigenza, essendo sufficiente una deficienza di mezzi pecuniari che abbia costituito il concreto impulso alla conclusione del contratto svantaggioso. Il giudizio sul punto costituisce una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. aveva ravvisato lo stato di bisogno ai fini dell'azione di rescissione ex art. 1448 cod. civ., nelle condizioni economiche del debitore, pur in mancanza di titoli esecutivi ed in assenza di rischi immediati di esecuzioni immobiliari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)