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Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 21/06/1968 (Rv. 334190 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - NON SONO TALI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'ISTITUTO ED I SUOI DIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1968-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334190-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - NON SONO TALI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'ISTITUTO ED I SUOI DIPENDENTI.*

Gli istituti autonomi per le case popolari, nonostante l'inquadramento sindacale attuato per effetto della legge 16 giugno 1938, n.1303, non possono considerarsi enti pubblici economici, in quanto, pur ricavando degli utili dalle loro attivita, essi tendono a conseguire una finalita eminentemente assistenziale, quale e quella dell'assegnazione di case popolari a soggetti non abbienti. Pertanto, le controversie relative al rapporto d'impiego tra l'istituto e i suoi dipendenti non sono di Competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art.429 cod.proc.civ., bensi del giudice amministrativo. (Conf. 346-64). Conforme alla sentenza n.2066-68.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)