Sez. U, Sentenza n. 493 del 16/02/1976 (Rv. 379150 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - CONTROVERSIE RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - CONTROVERSIE RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli istituti autonomi per le case popolari, pur essendo inquadrati sindacalmente e pur avendo la possibilita di ricavare un utile dalla gestione dei servizi loro affidati, hanno la natura di enti pubblici non economici in quanto perseguono una finalita eminentemente assistenziale che consista nel procurare alloggi alle classi di lavoratori meno abbienti. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto il trattamento retributivo e previdenziale dovuti ai dipendenti degli enti suddetti, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Conf 618/75, mass nn 373934 e 373936; (Conf 1164/69, mass n 339743; (Conf 2067/68, mass n 334190; (Conf 2066/68, mass n 334189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1938 num. 1303, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)