Sez. 5, Sentenza n. 7449 del 16/10/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259525 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni ai sensi dell'art. 3 quinquies della l. n. 575 del 1965 - Termine di quindici giorni previsto dal comma secondo - Natura - Ordinatoria.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni, fissato dall'art. 3 quinquies, comma secondo, della l. n. 575 del 1965 per l'esercizio del potere da parte del Tribunale di rinnovare il provvedimento o di disporre la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ha natura ordinatoria.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)