Sez. 5, Sentenza n. 33617 del 14/06/2007 Cc. (dep. 29/08/2007) Rv. 236968 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni ai sensi dell'art. 3 quinquies della legge n. 575 del 1965 - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure antimafia, qualora sia stato disposto un sequestro di beni ai sensi dell'art. 3 quater, ultimo comma, L. 31 maggio 1965 n. 575, la confisca degli stessi beni, ai sensi del successivo art. 3 quinquies, comma secondo, stessa legge, può essere ordinata solo in presenza, oltre che delle condizioni previste per il sequestro, anche di quella costituita dall'accertata esistenza di motivi sulla base dei quali possa ritenersi che i beni in questione siano "il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quater CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)