Sez. L, Sentenza n. 29831 del 19/12/2008 (Rv. 606358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Cessazione dell'attività di impresa - Datore di lavoro convenuto in giudizio relativo a licenziamento del lavoratore - Deduzione della cessazione - Domanda riconvenzionale o formale eccezione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il datore di lavoro che abbia cessato totalmente l'attività e che sia convenuto in giudizio da un dipendente il quale deduca l'illegittimità del suo licenziamento non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale o formale eccezione per introdurre nel processo la sopravvenuta cessazione dell'attività, non costituendo tale circostanza di fatto oggetto di un'autonoma pretesa ad un bene della vita. (Nel caso di specie, relativo a controversia promossa da un lavoratore per la contestazione di un licenziamento collettivo irrogato in violazione delle disposizioni dell'art. 4, commi 3 e 9, e dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale il giudice, avendo dichiarato inefficace il recesso e riscontrato di ufficio che il datore di lavoro avesse cessato l'attività aziendale, non aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro ma si era limitato ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)