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Sez. L, Sentenza n. 7189 del 06/08/1996 (Rv. 498988 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Disgregazione dell'azienda - Cessazione dell'attività - Effetto sui rapporti di lavoro - Estinzione per impossibilità sopravvenuta - Sopravvenienza durante il giudizio di impugnazione del licenziamento - Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Inammissibilità - Danni risarcibili - Fino alla data della risoluzione.
Stato
decisa il 1996-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498988-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

La cessazione dell'attività aziendale inerente alla disgregazione del relativo patrimonio fa venire meno il substrato della prestazione lavorativa e pertanto estingue i rapporti di lavoro per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli art. 1463 e 1256 cod. civ.. Conseguentemente, il giudice che accerti l'illegittimità di un licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora nelle more del giudizio sia sopravvenuta la cessazione totale dell'attività aziendale, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)