Sez. L, Sentenza n. 5796 del 14/06/1990 (Rv. 467740 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITĂ€ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DECORRENZA - DALLA SENTENZA PENALE IRREVOCABILE SULL'INFORTUNIO COSTITUENTE REATO - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - IRRILEVANZA - LIMITI - CAUSA ESTINTIVA ANTERIORE ALLA COMUNICAZIONE AL P.M. DELLA "NOTITIA CRIMINIS" - DECORRENZA DALLA DATA DELLA CAUSA ESTINTIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITĂ€ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DECORRENZA - DALLA SENTENZA PENALE IRREVOCABILE SULL'INFORTUNIO COSTITUENTE REATO - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - IRRILEVANZA - LIMITI - CAUSA ESTINTIVA ANTERIORE ALLA COMUNICAZIONE AL P.M. DELLA "NOTITIA CRIMINIS" - DECORRENZA DALLA DATA DELLA CAUSA ESTINTIVA.*
Il termine di prescrizione dell'Azione di regresso che l'Inail può esercitare a norma dell'art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 per il recupero delle somme erogate per prestazioni assicurative, nei confronti del responsabile dell'infortunio che costituisca reato, inizia a decorrere dalla sentenza penale divenuta irrevocabile, anche se con la stessa sia stata applicata una causa estintiva del reato (nella specie: amnistia), quando tale causa sia venuta ad esistenza dopo che la "notizia criminis" sia giunta a conoscenza del P.m., dovendo comunque l'istituto attendere la pronuncia del giudice penale prima di potere agire in regresso. Per contro, qualora si sia realizzata una causa estintiva del reato prima che il P.m. sia stato investito della cognizione dello stesso con la comunicazione della "notitia criminis", detta prescrizione decorre dalla data della causa estintiva del reato. (Conf 2133/86, mass n 445315; (Conf 502/85, mass n 438709).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)